Art. 9.
(Rapporto di lavoro e norme di tutela).

      1. Ai lavoratori privi della vista di cui alla presente legge si applicano le disposizioni vigenti in materia di trattamento economico e previdenziale.
      2. In caso di trasformazione del centralino che comporti la riduzione dei posti di lavoro e qualora non sia possibile una diversa e permanente utilizzazione, i datori di lavoro, pubblici e privati, sono tenuti a mantenere in servizio i centralinisti telefonici e operatori della comunicazione privi della vista assunti per un periodo di due anni.
      3. I cittadini non vedenti che partecipano a concorsi per l'assunzione presso datori di lavoro pubblici o a concorsi interni, relativi anche a qualifiche professionali diverse da quella di centralinista telefonico, hanno diritto di usufruire degli strumenti e dell'assistenza indispensabili per sostenere le relative prove di esame.
      4. In caso di vincita dei concorsi di cui al comma 3 per qualifiche professionali diverse, i centralinisti telefonici e operatori della comunicazione in servizio conservano tutti i diritti previsti dalla presente legge.